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Fondo Patrimoniale. Come tutelare i propri interessi



cos'e' in Fondo patrimoniale?
serve?
e' necessario?

probabilmente se hai un piccolo patrimonio e magari anche un' aziendina (snc...) credo proprio che possa essere di tuo interesse leggere quanto segue..


Cos'e' un Fondo Patrimoniale?



Nel diritto civile italiano il fondo patrimoniale è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia. Esso può essere costituito dai coniugi, anche durante il matrimonio, tramite atto di costituzione; oppure può essere costituito da un terzo. La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi.




Storicamente, l'istituto del fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote. Attualmente è regolato dagli art. 167 e ss. del codice civile. La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato.



La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).



Importante è sottolineare che sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia. È fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (art. 170, codice civile). Infine, laddove il fondo fosse stato costituito fraudolentemente allo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, sarà possibile esperire l'azione revocatoria.[1]


Come noto, il fondo patrimoniale è disciplinato negli articoli da 167 a 171 c.c. e ha sostituto il patrimonio familiare a seguito della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n.151. Il suo ambito quindi è quello familiare con riferimento alla famiglia legittima. Pertanto non può esservi fondo patrimoniale se non in presenza di matrimonio.




L’art.167 c.c. individua il fondo patrimoniale come complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati, titoli di credito) destinati da uno o entrambi i coniugi – ovvero anche da un terzo – a fare fronte ai bisogni della famiglia.



Pertanto gli elementi strutturali e gli aspetti di inderogabilità che lo caratterizzano sono:



1) il fondo patrimoniale trova il suo presupposto indispensabile nella esistenza di una famiglia legittima, che ne costituisce pure la condizione di efficacia;



2) il fondo patrimoniale si caratterizza nel vincolo di destinazione imposto ai beni, che rappresenta la sua stessa funzione;



3) il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, ovvero da un terzo soggetto estraneo alla famiglia;



4) nel fondo patrimoniale possono confluire solo beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi;



5) il fondo patrimoniale deve essere costituito necessariamente per atto pubblico quando è formato dai coniugi, mentre se è un terzo che vi provvede è previsto anche il testamento. Allorchè il fondo patrimoniale viene costituito per atto tra vivi esso deve rivestire la forma dell’atto pubblico ricevuto con l’assistenza di due testimoni a pena di nullità (combinato disposto dell’art.167, I co., cc. E dell’art.48, I co., della Legge notarile 16/2/1913 n.89). Si tratta sicuramente di una convenzione matrimoniale;



6) i frutti e comunque le utilità derivanti dai beni che costituiscono il fondo devono essere destinati alle necessità della famiglia;



7) nella configurazione della legge il fondo patrimoniale comporta la contitolarità in capo ai coniugi dei diritti che lo costituiscono e la parità di quote, con inoltre la applicabilità ad esso delle norme che riguardano l’amministrazione della comunione legale (per gli atti di straordinaria amministrazione se sono figli minori occorre, oltre all’agire congiunto l’autorizzazione giudiziale);



8) il limite posto dall’art.170 c.c. alla esecuzione sui beni e sui frutti del fondo;



9) la fisiologica temporaneità del fondo patrimoniale, che cessa con il cessare della famiglia, salva la ultrattività prevista, in via eccezionale, dall’art.171 c.c. in presenza di figli minori.



Esaurita questa breve elencazione sintetica degli aspetti strutturali del fondo patrimoniale, ci soffermiano ora su due di essi che, anche ad avviso della dottrina dominante, costituiscono quelli che più connotano il confronto fra i due istituti: si tratta della esistenza della famiglia legittima quale indefettibile presupposto per la stessa esistenza del fondo patrimoniale e della necessaria temporaneità del fondo patrimoniale.



Sotto il primo profilo, va precisato che il fondo patrimoniale presuppone necessariamente la esistenza della famiglia legittima.



Per cui anche se esso può essere costituito prima del matrimonio, la sua efficacia è subordinata alla successiva celebrazione del matrimonio stesso. Analogamente la cessazione del rapporto di coniugio, per qualunque motivo essa si verifichi, fa cessare il fondo patrimoniale, salva l’eccezione contemplata dall’art.171, II° co c.c. quando vi siano figli minori. La conseguenza di ciò è che una persona in stato vedovile, anche in presenza di figli minori, non potrà costituire un fondo patrimoniale perchè l’ultrattività prevista da tale articolo non può in ogni caso essere invocata per consentire la costituzione di un fondo senza la sussitenza del matrimonio. Addirittura la norma citata presuppone che il fondo sia stato costituito in costanza di matrimonio. Anche una persona nubile non può costituire un fondo patrimoniale per provvedere ai bisogni della sua futura famiglia. Per far ciò è necessario che il matrimonio sia prossimo e devono essere note le persone dei nubendi, per cui la mancata indicazione anche di uno solo dei futuri coniugi rende nulla la costituzione del fondo.




Usufrutto...quando l'agenzia opera sui tabulati..

come ti dicevo nell'altro post in questi giorni ho avuto un'esperienza inerente
L'Usufrutto!

un'amico mi ha telefonato chiedendomi se potevo accompagnarlo in agenzia per un'Affare!

cavoli..quando si tratta di affari corro!! anche se sono affari altrui!

arriviamo in agenzia e durante il tragitto il mio amico mi racconta la telefonata intercorsa tra lui ed il venditore .

mi ha detto  l'agente che si tratta di un'affare!
un'appartamento di proprietà di un'anziana signora che ha deciso di vendere la proprietà mantenendo l'usufrutto dell'immobile!
mi ha detto che e' un vero affare!

arriviamo...convenevoli..strette di mano..

arriviamo al dunque!

appartamento nelle immediate vicinanze del centro di una cittadina di 40.000 anime.
3° piano...senza ascensore..
90 mq.

gli infissi sono nuovi..( solo le finestre aggiungo io.. le porte sono degli anni 60/70)
parquet in tutte le camere ( gli faccio notare che trattasi di materiale plastico acquistabile in qualsiasi Obi o Brico ( mandatemi un'obolo per la pubblicità).

io: "le porte sono rimaste della stessa dimensione (solitamente quando si cambia il pavimento incollandolo sul precedente le porte vengono tagliate per accorciarle e permettere al legno o al  pavimento di avere lo spazio sufficente..."

Venditore: "non l'avevo notato..!"

bene...arriviamo al dunque...

l'appartamento e' valutato 105.000 euro ma dato che c'e' l'usufrutto abbiamo ribassato il  prezzo di 20.000 euro!

aspita... così tanto?

e mi dica..sign.venditore...quanti anni ha l'usufruttuario??

84.
sesso?

non credo ne faccia più...

donna o uomo?
mi perdoni.... donna...

bene...
avrà almeno altri 10 anni di vita e gliene auguro di piu'.

se il mio amico affittasse l'appartamento per 10 anni a 400 euro ricaverebbe 48.000 euro lordi.

in questo caso voi avete ribassato di circa 20.000...onestamente mi sembra un piccolo furto.

mah... ( venditore) noi abbiamo applicato le tariffe...

bene...rivedetele!
se trovate un brocco che decide di campare un'anziana signora che non gli ha neppure cambiato il pannolino da piccolo...credo che potreste mandarlo anche a casa mia...potrei avere qualche immobile da proporgli!

ed a quanto diverrebbe interessante l'appartamento?

35.000 euro.

siamo usciti.... al mio amico erano terminate le parole....non aveva mai aperto bocca.


Note.

a qualcuno 20.000 euro di sconto potrebbero sembrare tanti come  84 anni di età!

inizialmente il venditore per telefono ha cercato (nemmeno troppo velatamente) di far trasparire la situazione tragica della nonna!!

Anziana, non cammina piu'...ha la badante...

in realtà finche' non vedo non credo, ma tolto cio' non interessa tanto la fisicità della signora quanto i conti nudi e crudi!

ho fatto due conti della serva, ma in realtà la soluzione migliore sarebbe acquistare l'immobile con un forte sconto assicurando un po' di liquidità alla signora e riaffittarglielo ad un prezzo consono all'immobile.

questo e' quanto gli ho consigliato...

Vedremo!


Usufrutto . di cosa si tratta?


nel prossimo post vi parlero' di cosa mi e' successo in settimana in merito all'usufrutto.
ma prima proviamo a capire per sommi capi di cosa si tratta.


tratto   da Wikipedia

L'usufrutto è un diritto reale minore regolato dagli articoli 978 e seguenti del codice civile, consistente nella facoltà di godimento di un bene uti dominus (utilizzandolo per il proprio vantaggio, potendo percepirne anche i frutti), limitata solo dal non poterne trasferire la proprietà principale ed al rispetto della destinazione economica impressavi dal proprietario.




Si tratta di un diritto reale di godimento su cosa altrui dal contenuto molto vasto: le facoltà dell'usufruttuario hanno infatti un'estensione che si approssima, pur senza raggiungerla, alla facoltà di godere delle cose spettante al proprietario, al quale residua la nuda proprietà.



Il diritto di usufrutto è sempre temporaneo. Non può infatti durare oltre la vita dell'usufruttuario o, se questo è una persona giuridica, oltre il termine di trent'anni. L'usufrutto, che viene disposto contro il proprietario, può essere costituito anche a favore di una pluralità di viventi e, se disposto esplicitamente nell'atto che trattasi di usufrutto congiunto, opera fra questi il diritto di accrescimento, estinguendosi in questo caso l'usufrutto alla morte dell'ultimo superstite, diversamente, alla morte di ogni usufruttuario, la relativa quota si consoliderà con la nuda proprietà.



Le spese e le imposte relative al bene sono ripartite tra nudo proprietario (spese per le straordinarie riparazioni ed imposte che gravano sulla proprietà) ed usufruttuario (spese per l'ordinaria manutenzione ed imposte che incombono sul reddito). Il nudo proprietario può rifiutarsi di pagare le spese straordinarie relative alla proprietà, in questo caso l'usufruttuario può decidere di coprire le incombenze e pretendere successivamente il rimborso dei beni versati per sostenere le spese straordinarie al momento della cessazione dell'usufrutto.



La separazione di usufrutto e nuda proprietà è uno schema talora utilizzato nella vendita di immobili. Il valore di mercato dell'immobile viene scontato di un ammontare che decresce con l'età dell'usufruttuario, poiché si prevede rispetto alla vita media un minore numero di anni in cui diventerà pieno l'esercizio dei diritti di proprietà e l'immobile sarà abitabile per l'acquirente. In alcuni casi, è lo stesso proprietario che vende la nuda proprietà dell'immobile per disporre di un reddito integrativo (per la vecchiaia in particolare), e si tiene l'usufrutto.



L'intestatario dell'immobile è certo della nuda proprietà, mentre può essere privato dell'usufrutto se non esercita i diritti ad esso legati (come la domiciliazione o l'affitto). I sindaci non hanno poteri di espropriazione forzata, ma la legge conferisce loro il potere di confisca degli immobili disabitati e sfitti da un periodo maggiore di 7 anni, per porre rimedio ad una situazione di caro-case e di emergenza abitativa. Il principio applicato è quello del primato della pubblica utilità sull'interesse privato, e in base a questo il Comune diventa l'usufruttuario che assegna gli immobili a persone residenti, e incassa un affitto da quanti si trasferiscono ad abitare negli appartamenti confiscati.