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Fondo Patrimoniale. Come tutelare i propri interessi



cos'e' in Fondo patrimoniale?
serve?
e' necessario?

probabilmente se hai un piccolo patrimonio e magari anche un' aziendina (snc...) credo proprio che possa essere di tuo interesse leggere quanto segue..


Cos'e' un Fondo Patrimoniale?



Nel diritto civile italiano il fondo patrimoniale è un complesso di beni, siano essi immobili, mobili registrati o titoli di credito, costituito ai fini di soddisfare i bisogni della famiglia. Esso può essere costituito dai coniugi, anche durante il matrimonio, tramite atto di costituzione; oppure può essere costituito da un terzo. La proprietà dei beni conferiti spetta ad entrambi i coniugi.




Storicamente, l'istituto del fondo patrimoniale ha sostituito il patrimonio familiare e la dote. Attualmente è regolato dagli art. 167 e ss. del codice civile. La dottrina lo fa rientrare nella categoria del patrimonio separato.



La sua funzione principale è quella di soddisfare i bisogni della famiglia (e cioè i bisogni relativi ai diritti di mantenimento, assistenza e contribuzione).



Importante è sottolineare che sui beni oggetto del fondo patrimoniale non è possibile agire forzosamente; i beni ed i frutti rispondono solo per obbligazioni contratte nell'interesse della famiglia. È fatta però salva la buona fede del creditore che ignorava che il debito era stato contratto per soddisfare i bisogni della famiglia (art. 170, codice civile). Infine, laddove il fondo fosse stato costituito fraudolentemente allo scopo di sottrarre beni alla garanzia dei creditori, sarà possibile esperire l'azione revocatoria.[1]


Come noto, il fondo patrimoniale è disciplinato negli articoli da 167 a 171 c.c. e ha sostituto il patrimonio familiare a seguito della legge di riforma del diritto di famiglia 19 maggio 1975, n.151. Il suo ambito quindi è quello familiare con riferimento alla famiglia legittima. Pertanto non può esservi fondo patrimoniale se non in presenza di matrimonio.




L’art.167 c.c. individua il fondo patrimoniale come complesso di beni determinati (immobili, mobili registrati, titoli di credito) destinati da uno o entrambi i coniugi – ovvero anche da un terzo – a fare fronte ai bisogni della famiglia.



Pertanto gli elementi strutturali e gli aspetti di inderogabilità che lo caratterizzano sono:



1) il fondo patrimoniale trova il suo presupposto indispensabile nella esistenza di una famiglia legittima, che ne costituisce pure la condizione di efficacia;



2) il fondo patrimoniale si caratterizza nel vincolo di destinazione imposto ai beni, che rappresenta la sua stessa funzione;



3) il fondo patrimoniale può essere costituito da uno o entrambi i coniugi, ovvero da un terzo soggetto estraneo alla famiglia;



4) nel fondo patrimoniale possono confluire solo beni immobili, mobili registrati e i titoli di credito vincolati rendendoli nominativi;



5) il fondo patrimoniale deve essere costituito necessariamente per atto pubblico quando è formato dai coniugi, mentre se è un terzo che vi provvede è previsto anche il testamento. Allorchè il fondo patrimoniale viene costituito per atto tra vivi esso deve rivestire la forma dell’atto pubblico ricevuto con l’assistenza di due testimoni a pena di nullità (combinato disposto dell’art.167, I co., cc. E dell’art.48, I co., della Legge notarile 16/2/1913 n.89). Si tratta sicuramente di una convenzione matrimoniale;



6) i frutti e comunque le utilità derivanti dai beni che costituiscono il fondo devono essere destinati alle necessità della famiglia;



7) nella configurazione della legge il fondo patrimoniale comporta la contitolarità in capo ai coniugi dei diritti che lo costituiscono e la parità di quote, con inoltre la applicabilità ad esso delle norme che riguardano l’amministrazione della comunione legale (per gli atti di straordinaria amministrazione se sono figli minori occorre, oltre all’agire congiunto l’autorizzazione giudiziale);



8) il limite posto dall’art.170 c.c. alla esecuzione sui beni e sui frutti del fondo;



9) la fisiologica temporaneità del fondo patrimoniale, che cessa con il cessare della famiglia, salva la ultrattività prevista, in via eccezionale, dall’art.171 c.c. in presenza di figli minori.



Esaurita questa breve elencazione sintetica degli aspetti strutturali del fondo patrimoniale, ci soffermiano ora su due di essi che, anche ad avviso della dottrina dominante, costituiscono quelli che più connotano il confronto fra i due istituti: si tratta della esistenza della famiglia legittima quale indefettibile presupposto per la stessa esistenza del fondo patrimoniale e della necessaria temporaneità del fondo patrimoniale.



Sotto il primo profilo, va precisato che il fondo patrimoniale presuppone necessariamente la esistenza della famiglia legittima.



Per cui anche se esso può essere costituito prima del matrimonio, la sua efficacia è subordinata alla successiva celebrazione del matrimonio stesso. Analogamente la cessazione del rapporto di coniugio, per qualunque motivo essa si verifichi, fa cessare il fondo patrimoniale, salva l’eccezione contemplata dall’art.171, II° co c.c. quando vi siano figli minori. La conseguenza di ciò è che una persona in stato vedovile, anche in presenza di figli minori, non potrà costituire un fondo patrimoniale perchè l’ultrattività prevista da tale articolo non può in ogni caso essere invocata per consentire la costituzione di un fondo senza la sussitenza del matrimonio. Addirittura la norma citata presuppone che il fondo sia stato costituito in costanza di matrimonio. Anche una persona nubile non può costituire un fondo patrimoniale per provvedere ai bisogni della sua futura famiglia. Per far ciò è necessario che il matrimonio sia prossimo e devono essere note le persone dei nubendi, per cui la mancata indicazione anche di uno solo dei futuri coniugi rende nulla la costituzione del fondo.




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