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Società di Persone e Società di Capitali

Tra i vari criteri di classificazione possibili per le forme societarie previste dal Codice Civile, quella tra società di persone e società di capitali è la più indicativa.

Le società di persone

Le società di persone sono: la società semplice, la società in nome collettivo e la società in accomandita semplice. La società semplice nono può svolgere attività commerciale.

I soci delle società di persone sono responsabili con tutto il loro patrimonio. In caso di fallimento, anche i soci falliscono insieme alla società. Le società di persone non sono tenute ad un minimo di capitale sociale e non hanno una disciplina sulle sue variazioni. In questo tipo di società la garanzia nei confronti dei creditori è rappresentata dagli stessi soci e dalle loro proprietà.
L'unico tipo di tutela per i beni personali dei soci è rappresentato dal beneficio di escussione in base al quale, prima di aggredire i beni dei soci, i creditori devono soddisfarsi sul capitale sociale. In genere, però, esso è d'importo molto seguito proprio perché non esiste un limite minimo. In caso d'insolvenza, i creditori possono rivolgersi ad ogni singolo socio indipendentemente dagli altri. Sarà poi quest'ultimo a rivalersi sugli altri.

L'amministrazione delle società di persone può essere configurata dai soci con la massima libertà. Le norme intervengono solo in caso d'assenza di appositi patti sociali che indicano le modalità di gestione. E' quindi possibile optare per l'amministrazione all'unanimità nella quale tutti i soci devono essere d'accordo per intraprendere una qualsiasi attività. Oppure si può scegliere una gestione maggioritaria o, ancora, attribuire a un singolo socio la funzione di amministratore unico. In ogni caso, gli amministratori devono essere soci per evitare che terzi non responsabili personalmente intraprendano operazioni azzardate.

Nelle società di persone l'elemento personale è preponderante rispetto al capitale.
Per questo i conferimenti di capitale possono consistere anche in natura o nella prestazione delle propria opera lavorativa.
Per lo stesso motivo, il trasferimento delle quote sociali è sottoposto a vincoli che tendono a salvaguardare l'elemento personale. Data la responsabilità personale dei soci, il recesso di uno di loro l'entrata di un nuovo socio sono operazioni non semplicissime che devono incontrare il gradimento degli altri membri.


Le società di capitali

Le società di capitali sono: la società a responsabilità limitata, la società per azioni e la società in accomandita per azioni.
In queste tre forme societarie, l'elemento personale è molto più sfumato e scompare dietro quello, preponderante, del capitale. Le società di capitali hanno una propria personalità giuridica che gli consente di assumere obbligazioni e avere propri diritti.
Le società di capitali garantiscono che il rischio imprenditoriale è al massimo pari al capitale sociale.

Il patrimonio dei soci rimane distinto da quello della società. E solo su quest'ultimo si possono rivalere i creditori.

Il capitale sociale delle società di capitali è sottoposto a limiti minimi in quanto esso rappresenta l'unica forma di garanzia per i creditori.

La gestione delle società di capitali passa attraverso appositi organi necessari per il suo funzionamento: l'assemblea, gli amministratori e il collegio sindacale.

L'assemblea è l'organo sovrano delle società per azioni. Ad essa, secondo le modalità dell'assemblea ordinaria, spettano una serie di incombenze tra le quali quelle di nominare gli amministratori e i sindaci, approvare il bilancio e deliberare su una serie di altre decisioni.

L'assemblea straordinaria delibera su:
1) modificazioni dell'atto costitutivo
2) emissione di obbligazioni
3) nomina, revoca e poteri dei liquidatori
4) non emissioni di azioni
5) amministrazione controllata

Gli amministratori possono essere in numero variabile e ci può anche essere un amministratore unico A differenza di quanto previsto per le società di persone, gli amministratori non devono necessariamente appartenere al gruppo dei soci.

Nelle società di capitali, il collegio sindacale svolge una funzione di controllo sull'attività degli amministratori. L'organo è nominato dall'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea. Il compito del collegio sindacale è importante ma spesso snaturato dai rapporti di fiducia che spesso esistono tra i sindaci e i soci che detengono il controllo della società.

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